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Facolta: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Anteprima dell’appunto:

Questo lavoro parte dall’analisi del concetto di violazione di domicilio nell’ordinamento giuridico e dal tentativo iniziale di qualificarlo come violazione di domicilio, e punirlo, quindi, ai sensi dell’art. 614 c.p., soluzione forse affascinante, per l’accostamento del domicilio informatico al domicilio reale, ma non soddisfacente.
Per una adeguata disciplina e repressione di siffatte condotte, si è reso necessario un intervento del legislatore che ponesse in chiaro la qualificazione del fenomeno e la sua punibilità. Con la legge 547 del 1993, recante «Modifiche e integrazioni al codice penale e al codice di procedura penale in tema di criminalità informatica», all’art. 4, il legislatore ha voluto configurare l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico come una forma particolare di violazione del domicilio prevista nell’art. 614 c.p. e ha, quindi, inserito molto opportunamente la norma che punisce detto accesso abusivo nel c.p. come art. 615 ter collocandolo, insieme agli artt.615 quater e 615 quinquies, nel novero dei «delitti contro l’inviolabilità del domicilio» penalmente inteso come luogo dove l’individuo esplica liberamente la personalità in tutte le sue manifestazioni.
Grande importanze riveste il 615 ter in quanto sancisce, per la prima volta nel nostro ordinamento, il principio secondo il quale il sistema informatico deve essere tutelato alla stregua di situazioni di luogo tradizionali. L’ambiente informatico, contenendo dati ed informazioni personali che devono rimanere riservate e conservate al riparo da ingerenze ed intrusioni provenienti da terzi, rappresenta un luogo delimitato da confini virtuali che creano interdipendenza immediata con la persona che ne è titolare.
Gli artefici delle “intrusioni informatiche” non sono solo i cd. hackers. Tra i soggetti attivi dei reati informatici non va dimenticata la figura dell’operatore di sistema, che si identifica in colui che è addetto alle operazioni di “input” e “output” dei dati, ovvero ad avviare o arrestare il funzionamento degli elaboratori elettronici. Con l’occasione si vuole sottolineare come frequentemente venga sopravalutato il rischio di attacchi esterni ai sistemi, laddove ben più insidiosi - a causa della conoscenze del sistema stesso da parte degli agenti - siano essi dipendenti, consulenti, soci - e di difficile prova - per la possibilità di un accesso fisico diretto ai terminali - possano risultare comportamenti posti in essere dai soggetti sopra indicati, in qualche modo interni rispetto al titolare del sistema.
L’analisi del delitto in oggetto impone infine di tener conto di quanto statuito dal legislatore con l’art. 36 della legge 675 del 1996 che descrive una fattispecie omissiva, indicando nella mancata adozione delle misure da disporre a protezione di un sistema informatico il comportamento penalmente sanzionato. Tali misure sono state individuate da un regolamento, diretto a specificare le protezioni tecniche più adeguate in base all’esperienza comune, ossia “misure minime di sicurezza” da adottare in via preventiva.


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